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Istituto Tecnico Commerciale "Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica (BR). Completamento degli adeguamenti alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie - (CIG 04358445D7 )

Con riferimento al bando in oggetto, e fermo restando al riguardo le valutazioni generali espresse dagli organismi a tanto accreditati, a parere di questa Amministrazione si significa e chiarisce quanto segue.

La Ditta Geom. Giuseppe De Blasi – Edilizia  di Lecce (nota via fax in data 22.03.2010): “ chiede se per partecipare alla gara è  sufficiente la categoria OG1 a sostituzione della categoria OS6, categoria questa non a qualificazione obbligatoria”.

Premesso:

  • che l’Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il principio di assorbenza (nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente);
  • che la Deliberazione n. 165 del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, più volte sottolinea l'indispensabilità che i lavori eseguiti debbano avere "caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000)".

 

Considerato che, nella medesima Deliberazione n. 165 si ribadisce che il concorrente deve dimostrare il "possesso di una professionalità qualificata, che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.

 

Considerato altresì che sempre con la suddetta Deliberazione n. 165 si chiarisce, infine, "che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara".

 

Si ritiene, pertanto che il solo possesso della qualificazione alla cat OG1 non sia sufficiente per partecipare alla gara, in quanto l’impresa in ogni caso dovrà dimostrare, pena l’esclusione, di aver svolto lavori similari a quelli da affidare, giusto art. 28 c.1 lett a) del D.P.R. n. 34/2000; si sottolinea che la similarità tra i lavori effettuati e quelli da affidare sarà attentamente verificata in sede di gara dalla Commissione preposta.

 

Con riferimento al bando in oggetto, e fermo restando al riguardo le valutazioni generali espresse dagli organismi a tanto accreditati, a parere di questa Amministrazione si significa e chiarisce quanto segue.

La Ditta Geom. Giuseppe De Blasi – Edilizia di Lecce (nota via fax in data 22.03.2010): “ chiede se per partecipare alla gara è sufficiente la categoria OG1 a sostituzione della categoria OS6, categoria questa non a qualificazione obbligatoria”.

Premesso:

§ che l’Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il principio di assorbenza (nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente);

§ che la Deliberazione n. 165 del 11/06/2003 dell'Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, più volte sottolinea l'indispensabilità che i lavori eseguiti debbano avere "caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000)".

Considerato che, nella medesima Deliberazione n. 165 si ribadisce che il concorrente deve dimostrare il "possesso di una professionalità qualificata, che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.

Considerato altresì che sempre con la suddetta Deliberazione n. 165 si chiarisce, infine, "che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara".

Si ritiene, pertanto che il solo possesso della qualificazione alla cat OG1 non sia sufficiente per partecipare alla gara, in quanto l’impresa in ogni caso dovrà dimostrare, pena l’esclusione, di aver svolto lavori similari a quelli da affidare, giusto art. 28 c.1 lett a) del D.P.R. n. 34/2000; si sottolinea che la similarità tra i lavori effettuati e quelli da affidare sarà attentamente verificata in sede di gara dalla Commissione preposta.

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Responsabile dell’inclusione sociale e
dell’accessibilità delle persone con disabilità
Dott.ssa Fernanda Prete
Tel. 0831 565 228
email: fernanda.prete@provincia.brindisi.it