Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito pervenuto per la procedura aperta in oggetto, si rappresenta quanto segue:
quesito n. 1, registrato al prot. n. 40852 del 25.05.2012
Domanda: l’impresa concorrente, in possesso di certificazione SOA con scadenza triennale 04.03.2012, e quinquennale 04.03.2014, ha firmato nuovo contratto, con altra SOA, per la verifica del mantenimento dei requisiti, in data posteriore alla scadenza triennale. Si chiede di conoscere se l’impresa può partecipare, allegando al certificato scaduto il nuovo contratto stipulato per la relativa verifica triennale.
Risposta: prescrive l’art. 77, c. 1, del D.P.R. 207/10, recante l’approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06, che “in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
Ai sensi del successivo comma 7, ultimo periodo, del citato art. 77, “l'efficacia della verifica, decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica”.
In ossequio delle suddette disposizioni, pertanto, allo stato, l’impresa concorrente risulta sprovvista di certificazione SOA in corso di validità e, pertanto, non può partecipare alla gara di cui trattasi.
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Vito Ingletti)