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Lavori di consolidamento, restauro e recupero, del Convento già annesso alla Chiesa di S. Paolo, destinato a nuova sede di Uffici di Presidenza della Provincia di Brindisi.

Chiarimento n. 1

Con riferimento ai bandi in oggetto, e fermo restando al riguardo le valutazioni generali espresse dagli organismi a tanto accreditati, a parere di questa Amministrazione si significa e chiarisce quanto segue.

 

  1. 1. Richiesta della Ditta Ing. Raffaele Di Giulio srl di Brindisi (nota via fax in data 04.12.2009): “si può partecipare alla gara quale “impresa singola”, essendo in possesso di tutti i requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente, dichiarando che intenderebbe subappaltare ad altre imprese le lavorazioni di cui alle categorie OS2 e OG11 o è obbligatorio costituire un raggruppamento temporaneo di imprese?”

  1. 2. Richiesta della Ditta Ingrosso Costruzioni sas di San Donato di Lecce (LE) (nota via fax in data 09.12.2009): “le categorie OS2 e OG11 possono essere subappaltate totalmente ad imprese in possesso della relativa qualificazione o è obbligatorio costituire un raggruppamento temporaneo di imprese?”

Risposta: E’ possibile subappaltare le categorie OS2 ed OG11 ad imprese in possesso della relativa qualificazione; per quanto attiene, nello specifico, alla categoria OS2, di importo inferiore ad € 150.000,00, si può ricorrere al subappalto ad imprese in possesso dei requisiti di cui  all'art. 28 del DPR 34/2000, che prevede l'importo dei lavori – della tipologia OS2 - eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera a).

Quanto sopra è maggiormente chiarito nella Deliberazione n. 165 del 11/06/2003 dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, in cui viene più volte sottolineata l’indispensabilità che, i lavori eseguiti debbano avere “caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000)”.

Inoltre, nella medesima Deliberazione si ribadisce che il concorrente deve  dimostrare il “possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati”.

Con la suddetta Deliberazione si chiarisce, infine, “che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara”.

Tanto premesso, considerato che la categoria OS2 è di importo inferiore a 150.000,00 Euro, si ritiene possibile il subappalto della stessa ad una impresa se in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000, qualora i lavori eseguiti dalla stessa abbiano “caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare”; si sottolinea, inoltre, che detta similarità sarà attentamente verificata in sede di gara dalla Commissione preposta.

Per quanto attiene infine, alla esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori provvederà a verificare le competenze tecniche specifiche del personale individuato dalla Ditta subappaltatrice ed incaricato della esecuzione degli interventi di restauro.

 

  1. 3. Richiesta della Ditta ECOVERDE srl di Lecce (nota via fax in data 14.12.2009): “avendo la categoria OG2 classifica II e costituendo un’ATI con la OS2 è possibile partecipare alla gara in oggetto incrementando la classifica prevalente OG2 del 20% come da legge anche se il bando richiede la classifica III, inoltre avendo una SOA che con tutte le qualificazioni e classifiche ha un totale comunque superiore all’intero appalto?”

 

Risposta: Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del Dpr 554/99 e smi, l’impresa singola può partecipare alla gara “qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi”.

Al successivo comma 3 del medesimo art. 95 si chiarisce che “Per le associazioni temporanee di imprese […] di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.

Pertanto, nel caso di specie, sarà l’ATI a dover possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, percui la mandataria che risulti qualificata nella sola categoria prevalente OG2, oltre ad associarsi in ATI per la categoria OS2, deve possedere in detta categoria almeno la classifica III, al fine di coprire l’intero importo posto a base d’appalto, ovvero costituire ATI mista, fermo restando il subappalto, da parte dell’ATI, della categoria OG11.

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)

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Responsabile dell’inclusione sociale e
dell’accessibilità delle persone con disabilità
Dott.ssa Fernanda Prete
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email: fernanda.prete@provincia.brindisi.it