23 Dicembre 2009
Lavori di consolidamento, restauro e recupero, del Convento già annesso alla Chiesa di S. Paolo, destinato a nuova sede di Uffici di Presidenza della Provincia di Brindisi. Chiarimento n. 3
Comunicato della Stazione Appaltante:
Con riferimento ai bandi in oggetto, si significa quanto segue.
Il Disciplinare di gara, al punto 1 secondo periodo, recita” E’ consentito anche il recapito a mano del plico nei soli tre giorni antecedenti il termine perentorio riportato al punto 10.1, presso l’Ufficio di Segreteria Generale della Provincia di Brindisi”.
Considerato che i tre giorni antecedenti il 28.12.2009, termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, sono festivi, è possibile la consegna a mano dei plichi, oltre che nella mattinata del 28.12.2009 entro le ore 12, anche nei giorni 23 e 24 Dicembre 2009.
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)
22 Dicembre 2009
Lavori di consolidamento, restauro e recupero, del Convento già annesso alla Chiesa di S. Paolo, destinato a nuova sede di Uffici di Presidenza della Provincia di Brindisi. Chiarimento n. 2
Con riferimento ai bandi in oggetto, e fermo restando al riguardo le valutazioni generali espresse dagli organismi a tanto accreditati, a parere di questa Amministrazione si significa e chiarisce quanto segue.
1. Richiesta della Ditta P.M. Costruzioni Edili e Restauri srl di Taranto (nota via fax in data 16.12.2009): "Il punto 5.8 del bando di gara, ultimo capoverso, recita – In conseguenza di tanto l'Impresa partecipante, a pena di esclusione dalla gara, dovrà indicare precisamente le modalità di esecuzione delle lavorazioni di tipo impiantistico soggette a certificazione – vi preghiamo di volerci indicare in cosa consistono le modalità di esecuzione delle lavorazioni e in che maniera debbono essere indicate in sede di gara"
Risposta: L'esecuzione delle suddette lavorazioni sarà effettuata:
a) Se la Ditta è in possesso dei requisiti richiesti – in proprio;
b) Se la Ditta non è in possesso dei requisiti richiesti:
§ Mediante ATI verticale con Ditta in possesso dei requisiti richiesti;
§ Mediante subappalto a Ditta in possesso dei requisiti richiesti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 37, c. 11, D.L.gs.163/06;
Pertanto, sull'istanza le Ditte dovranno, pena esclusione dalla gara, alternativamente:
§ dimostrare in sede di presentazione di offerta, di avere i requisiti relativi all'esecuzione di impianti di cui alle lettere a, b, d, art. 1, comma 2, D.M. n. 37/08;
§ comunicare di partecipare in ATI verticale con Ditta in possesso dei requisiti richiesti;
di riservarsi la facoltà di subappaltare le relative categorie di lavoro nei termini e con le modalità previste dall'art. 37, c. 11, D.L.gs.163/06;
IL DIRIGENTE
Dott. ing. Sergio M. RINI
18 Dicembre 2009
Lavori di consolidamento, restauro e recupero, del Convento già annesso alla Chiesa di S. Paolo, destinato a nuova sede di Uffici di Presidenza della Provincia di Brindisi.
Chiarimento n. 1
Con riferimento ai bandi in oggetto, e fermo restando al riguardo le valutazioni generali espresse dagli organismi a tanto accreditati, a parere di questa Amministrazione si significa e chiarisce quanto segue.
- 1. Richiesta della Ditta Ing. Raffaele Di Giulio srl di Brindisi (nota via fax in data 04.12.2009): “si può partecipare alla gara quale “impresa singola”, essendo in possesso di tutti i requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente, dichiarando che intenderebbe subappaltare ad altre imprese le lavorazioni di cui alle categorie OS2 e OG11 o è obbligatorio costituire un raggruppamento temporaneo di imprese?”
- 2. Richiesta della Ditta Ingrosso Costruzioni sas di San Donato di Lecce (LE) (nota via fax in data 09.12.2009): “le categorie OS2 e OG11 possono essere subappaltate totalmente ad imprese in possesso della relativa qualificazione o è obbligatorio costituire un raggruppamento temporaneo di imprese?”
Risposta: E’ possibile subappaltare le categorie OS2 ed OG11 ad imprese in possesso della relativa qualificazione; per quanto attiene, nello specifico, alla categoria OS2, di importo inferiore ad € 150.000,00, si può ricorrere al subappalto ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000, che prevede l'importo dei lavori – della tipologia OS2 - eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera a).
Quanto sopra è maggiormente chiarito nella Deliberazione n. 165 del 11/06/2003 dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, in cui viene più volte sottolineata l’indispensabilità che, i lavori eseguiti debbano avere “caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000)”.
Inoltre, nella medesima Deliberazione si ribadisce che il concorrente deve dimostrare il “possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati”.
Con la suddetta Deliberazione si chiarisce, infine, “che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara”.
Tanto premesso, considerato che la categoria OS2 è di importo inferiore a 150.000,00 Euro, si ritiene possibile il subappalto della stessa ad una impresa se in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000, qualora i lavori eseguiti dalla stessa abbiano “caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare”; si sottolinea, inoltre, che detta similarità sarà attentamente verificata in sede di gara dalla Commissione preposta.
Per quanto attiene infine, alla esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori provvederà a verificare le competenze tecniche specifiche del personale individuato dalla Ditta subappaltatrice ed incaricato della esecuzione degli interventi di restauro.
- 3. Richiesta della Ditta ECOVERDE srl di Lecce (nota via fax in data 14.12.2009): “avendo la categoria OG2 classifica II e costituendo un’ATI con la OS2 è possibile partecipare alla gara in oggetto incrementando la classifica prevalente OG2 del 20% come da legge anche se il bando richiede la classifica III, inoltre avendo una SOA che con tutte le qualificazioni e classifiche ha un totale comunque superiore all’intero appalto?”
Risposta: Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del Dpr 554/99 e smi, l’impresa singola può partecipare alla gara “qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi”.
Al successivo comma 3 del medesimo art. 95 si chiarisce che “Per le associazioni temporanee di imprese […] di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
Pertanto, nel caso di specie, sarà l’ATI a dover possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, percui la mandataria che risulti qualificata nella sola categoria prevalente OG2, oltre ad associarsi in ATI per la categoria OS2, deve possedere in detta categoria almeno la classifica III, al fine di coprire l’intero importo posto a base d’appalto, ovvero costituire ATI mista, fermo restando il subappalto, da parte dell’ATI, della categoria OG11.
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)
16 Dicembre 2009
Lavori di ristrutturazione per l’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione "S. Pertini" (già "C. Braico") di Brindisi - 3° Stralcio Funzionale.
Con riferimento alla richiesta trasmessa via fax da codesta Ditta in data 14.12.2009, si comunica che è possibile effettuare la presa visione della documentazione relativa alla gara di cui in oggetto, di cui al paragrafo 1, punto 11, del disciplinare di gara, anche da parte di un procuratore speciale o un delegato del titolare dell’impresa.
Il soggetto delegato dovrà essere munito di apposita delega redatta nelle forme prevista dalle vigenti norme ed autenticata tramite pubblico ufficiale legalizzante che, ai sensi dell’art. 30 del DPR 445 del 28.12.2000, potrà anche essere un competente funzionario comunale.
Inoltre nella delega dovrà essere indicato esplicitamente l’oggetto, con riferimento alla presa visione della documentazione e del rilascio della relativa attestazione, necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi, che sarà rilasciata dal Responsabile Ufficio Gare e Contratti di questa Provincia.
Il Centro Elaborazione Dati, che legge per conoscenza, è invitato a provvedere alla pubblicazione della presente risposta sul sito internet di questa Provincia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. arch. Pietro CALABRESE
V.TO IL DIRIGENTE
Dott. ing. Sergio M. RINI
10 Dicembre 2009
Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio degli immobili provinciali.
(CIG 0380129C5C). (scadenza: 14 dicembre 2009)
Risposta a quesiti (nota pervenuta via fax del 1/12/2009)
Con riferimento ai quesiti posti da codesta Ditta, pervenuti con nota inviata via Fax l’1/12/2009,si rappresenta quanto segue.
Quesito n° 1
1. Gli impianti oggetto del servizio hanno quale estinguente anche gli HCFC, per i quali obbligatorio è il possesso di prescritte autorizzazioni ed accordi di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio?
2. Nel rispetto delle linee guida del protocollo di Kyoto e del prossimo Protocollo di Copenaghen che prevedono l’obbligo di registrare, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE, le dispersioni di gas ad effetto serra, tra i quali anche quelli antincendio, per poter svolgere le attività di manutenzione impianti antincendio e bombole contenenti tali gas si dovrà essere in possesso delle seguenti autorizzazioni?
§ Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti della Regione ai sensi del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 all’esercizio di impianto di stoccaggio, riciclo e recupero di rifiuti pericolosi della Provincia di appartenenza;
§ Accordo di Programma per lo smaltimento degli HFC, HCFC sottoscritto i ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dello sviluppo economico e la scrivente;
§ Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale autorizzazione per la raccolta e trasporto a rifiuto di rifiuti pericolosi, rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
Risposta al quesito n° 2:
Punto 1.
Gli impianti oggetto del Servizio non hanno come estinguente anche gli HCFC.
Punto 2.
Per quanto detto al punto 1, non saranno oggetto di questo affidamento impianti aventi come estinguente gli HCFC .
Quesito n° 2
"Per poter presentare offerta bisogna essere in possesso di tali necessarie e specifiche autorizzazioni previste dalla legge? ( Autorizzazione Provinciale Esercizio impianto di stoccaggio, Riciclo e recupero di rifiuti pericolosi; Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio;)"
Risposta al quesito n° 2:
Per poter presentare offerta non è necessario essere in possesso delle autorizzazioni indicate nel quesito in quanto la Ditta affidataria potrà, in sede di partecipazione,dichiarare di subappaltare, nei limiti di legge, tali attività a una terza ditta in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di trasporto e gestione di rifiuti.
IL DIRIGENTE del Servizio Tecnico
(dott. ing. Sergio M. RINI)
02 Dicembre 2009
Museo Provinciale «F. Ribrezzo» di Brindisi. Lavori di completamento interventi di recupero, valorizzazione ed allestimento spazi museali.
Con riferimento ai bandi in oggetto si significa e chiarisce quanto segue.
- 1. Richiesta della Ditta Ingrosso Costruzioni sas di San Donato di Lecce (LE) (nota via fax in data 28.11.2009): “la categoria prevalente OS6 può essere sostituita dalla categoria OG1 sulla base della Deliberazione n. 165 del 11.06.2003 dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici relativamente ai lavori analoghi in caso di appalti di importo inferiore a 150.000,00 Euro?”
Risposta: La Deliberazione n. 165, Adunanza del 11/06/2003 dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici, relativa ai lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro chiarisce, preliminarmente, che “per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n. 34/2000. Tra gli altri requisiti l'art. 28 del citato regolamento prevede quello dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera a)”.
Nella stessa Deliberazione viene più volte sottolineata l’indispensabilità che, i lavori eseguiti, debbano avere “caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000)”.
Inoltre, nella medesima Deliberazione si ribadisce che il concorrente deve dimostrare il “possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati”.
Con la suddetta Deliberazione si chiarisce, infine, “che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara”.
Tanto premesso, considerato che l’appalto è di importo inferiore a 150.000,00 Euro, si ritiene possibile la partecipazione di una impresa alla gara se in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000, qualora i lavori eseguiti dalla stessa abbiano “caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare” che riguardano sommariamente, per la cat. OS6, la fornitura e posa in opera di arredi in legno per sala biblioteca e sala riunioni del Museo Provinciale “Ribezzo” di Brindisi; si sottolinea, infine, che detta similarità sarà attentamente verificata in sede di gara dalla Commissione preposta.
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)
30 novembre 2009
Manutenzione ordinaria - Edifici provinciali ubicati in comuni della zona Nord / Sud della provincia. - 2
- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA NORD DELLA PROVINCIA.
- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA.
Chiarimento n. 2.
Con riferimento ai bandi in oggetto si significa e chiarisce quanto segue.
- 1. Chiarimento in merito al CIG delle due gare:
- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA NORD DELLA PROVINCIA. C.I.G. 0355954E84
- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA. C.I.G. 035595602F
- 2. Richiesta della Ditta Eco Service di Brindisi (nota via fax in data 26.11.2009): “per partecipare alla gara in ATI è sufficiente il possesso della OG1 class. II solo da parte della mandataria o anche da parte della mandante?”
Risposta: L’art. 95, c. 2, del D.P.R. 554/1999 prevede, per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale come quelle della fattispecie, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Per quanto concerne il caso in specie, quindi, la mandante deve possedere almeno il 10% dei requisiti, fermo restando il possesso da parte della mandataria del restante 90%.
Qualora non si dovesse rientrare nelle disposizioni del suddetto comma 2 dell’art. 95, il successivo comma 4, del D.P.R. 554/1999 consente alle imprese singole, o già associate, in possesso dei requisiti indicati nel bando, di associare a sé una o più imprese – ancorché prive dei suddetti requisiti - subordinando l’esercizio di tale facoltà al rispetto di precise condizioni.
In primo luogo, le imprese cooptate devono essere qualificate, anche se per categorie ed importi diversi da quelli prescritti dal bando di gara; i lavori eseguiti dalla cooptata non devono superare il 20% dell’importo dei lavori posto a base di gara; infine, l’importo globale posseduto da ciascuna cooptata deve essere almeno pari all’importo totale dei lavori affidati.
Dalla formulazione della succitata disposizione si evince dunque, anche ai fini della forma di costituzione del raggruppamento, che quando il concorrente, singolo od associato, già qualificato, intende ricorrere all’istituto della cooptazione, non può operare una commistione con le figure dell’ATI orizzontale o verticale (o ancora mista), sicché la cooptata non potrà, comunque, eseguire lavori in misura superiore al 20%.
- 3. Richiesta della Ditta Edilscavi di Catucci Vito Rocco & C. s.n.c. di Turi (BA) (nota via fax in data 25.11.2009): “poter ricevere l’elenco (specificando dati anagrafici e stato di occupazione) dei 7 ex LSU indicati nei bandi di gara”.
Risposta: si comunica l’elenco dei 7 ex LSU di cui alla clausola sociale dei bandi in oggetto – n. 3 per la zona sud e n. 4 per la zona nord – con le indicazioni richieste, ed in ottemperanza alla normativa vigente sulla privacy:
N. |
NOMINATIVO |
ANNO NASCITA |
QUALIFICA |
1 |
D. G. |
1967 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
2 |
G. M. |
1949 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
3 |
M. M. |
1959 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
4 |
G. N. |
1957 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
5 |
C. L. |
1953 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
6 |
V. A. |
1950 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
7 |
C. E. |
1950 |
OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO |
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)
24 Novembre 2009
Manutenzione ordinaria - Edifici provinciali ubicati in comuni della zona Nord / Sud della provincia.
- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA NORD DELLA PROVINCIA.- GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI PROVINCIALI UBICATI IN COMUNI DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA.
Chiarimento n. 1.
A maggior dettaglio circa i bandi in oggetto, e con riferimento alle informazioni contenute nei Disciplinari prestazionali e d’Oneri reggenti gli Appalti (di seguito Disciplinare) e allegati agli atti di gara, si comunica quanto segue.
Le prestazioni di cui all’appalto, trattandosi di manutenzione in forma “aperta” così come definito dall’art. 154, comma 2), D.P.R. 554/99, sono da considerarsi pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo (365 giorni), per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante art. 2 del Disciplinare).
Pertanto, gli interventi da effettuarsi nell’arco di 365 giorni saranno di volta in volta commissionati all’impresa dai tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante, e calcolati “a misura”, fino ad un numero massimo di interventi di importo complessivo, ottenuto a seguito di rendicontazione, coincidente con l’importo offerto in sede di gara (artt. 11 e 12 del Disciplinare).
Tale forma di appalto fa sì che non si possa predeterminare il programma dei lavori, le cui scadenze verranno di volta in volta fissate con la commissione dell’intervento stesso (art. 11 del Disciplinare).
La valutazione dei servizi e delle opere verrà effettuata in base ai prezzi unitari riportati nel prezziario ufficiale della Regione Puglia approvato con deliberazione G.R. 905/2008, pubblicato sul BURP n.104 del 01/07/08 ovvero, in subordine, nel prezziario dell’ARIAP 2009, depurando i detti prezzi del ribasso offerto in sede di gara (art. 16 del Disciplinare).
Poiché l’affidamento, oltre che la effettuazione di servizi e la fornitura di materiali, prevede anche l’esecuzione di lavori ed interventi classificabili minori che potranno svolgersi, presso diverse strutture, per cui non sono definibili a priori gli importi, per quanto non rilevanti, dei singoli interventi, non può essere redatto in via preliminare il piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, bensì un documento relativo alle prime indicazioni sulla sicurezza. (art. 23 del Disciplinare).
A tal proposito è opportuno richiamare quanto indicato nella Determinazione n.13/2004 del 28/7/2004 dell’Autorità sulla Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:” Nel caso del contratto aperto, tenuto conto del fatto che le lavorazioni devono essere eseguite in luoghi non sempre preventivamente conosciuti e, pertanto, nella maggior parte dei casi e' difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente, la redazione di preventivi piani per la prevenzione degli stessi - occorre che le specifiche tecniche delle singole lavorazioni previste contrattualmente contengano anche disposizioni inerenti l'aspetto della sicurezza sia per quanto riguarda le maestranze impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni sia per quanto riguarda gli utenti delle opere su cui si interviene.
Per i suddetti motivi nel bando di gara sono stati indicati i costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati al pagamento all’impresa delle somme dovute per tutti gli obblighi ed oneri connessi, ove ricorrano le condizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Infine si comunica che, per un refuso di stampa, l’importo relativo al versamento del contributo all’AVCP, erroneamente indicato in €. 40,00 al punto 7 del Disciplinare di Gara, è invece pari ad € 20,00.
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Sergio M. RINI)