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Risposta a quesito n. 11, registrato al prot. n. 86250 del 21.10.2011.

Domanda: si chiede se tra i servizi richiesti al punto 14.2.b) del bando di gara posso essere ritenuti attinenti i collaudi tecnico-amministrativi su strade, autostrade rientranti nella classe VI-cat. a).

Risposta:

A norma dell’art. 15 del D.P.R. 207/10, la progettazione di un’opera pubblica ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento; il relativo progetto dovrà essere redatto, come prescritto dal successivo comma 2 del citato art. 15, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo gli elaborati progettuali prescritti dagli artt. 17 a 43 dello stesso regolamento di esecuzione ed attuazione.

Inoltre, l’attività di progettazione, come definitiva dal parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1855 del 12.11.2003, consiste “in una vera e propria opera dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso (grafico, relazionale, espositivo) che vale a descrivere e rappresentare l’idea dell’opera da realizzare come concepita dal suo autore, cioè il progettista”.

In considerazione di ciò, non risultano rientrare nelle suddette descrizioni tutte le altre attività non direttamente collegabili alla “progettazione”, come, appunto, l’effettuazione di collaudi che, come prescritto dall’art. 215 del D.P.R. 207/10, hanno lo scopo di verificare e certificare che l’opera, fra l’altro, sia stata realizzata a regola d’are, secondo il progetto approvato.

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Responsabile dell’inclusione sociale e
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Dott.ssa Fernanda Prete
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