Risposta al quesito n. 14, registrato al prot. n. 89186 del 31.10.2011.
Domanda: tra i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria si possono inserire anche i lavori appartenenti alla classe VI cat. b) essendo una categoria superiore?
Risposta: si, in quanto nella suddetta categoria sono comprese anche le opere relative alla progettazione di “strade ordinarie”, così come previsto per la classe VI cat. a) prescritta dal bando di gara.
Risposta al quesito n. 15, registrato al prot. n. 89989 del 03.11.2011
Domanda: si chiede se le attività di responsabile del procedimento in fase di progettazione ed in fase di direzione lavori, nonché di direzione dei lavori sono assimilabili alle attività di progettazione richieste al punto 14.2.b) del bando.
Risposta: si è già avuto modo di rispondere per analogo quesito pervenuto, che a norma dell’art. 15 del D.P.R. 207/10, la progettazione di un’opera pubblica ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento; il relativo progetto dovrà essere redatto, come prescritto dal successivo comma 2 del citato art. 15, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo gli elaborati progettuali prescritti dagli artt. 17 a 43 dello stesso regolamento di esecuzione ed attuazione.
Quindi, poiché l’attività di progettazione, così come definitiva dal parere espresso dal Consiglio di Stato n. 1855 del 12.11.2003, consiste “in una vera e propria opera dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso (grafico, relazionale, espositivo) che vale a descrivere e rappresentare l’idea dell’opera da realizzare come concepita dal suo autore, cioè il progettista”, le attività afferenti al quesito di cui trattasi, non risultano rientrare nelle suddette descrizioni, in quanto non direttamente collegabili alla “progettazione” in senso stretto.