Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
Cosa prevede la norma
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", nella parte quinta, "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina la tutela dell’aria, la riduzione delle emissioni atmosferiche da attività industriali, produttive ed artigianali ed attribuisce le competenza al rilascio delle autorizzazioni.
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, così come definite dall’art. 268 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 152/06, che non rientrano nel campo di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (titolo III bis del testo unico ambientale), deve essere richiesta un’autorizzazione, per
costruzione o trasferimento stabilimento (art. 269 comma 2 e art. 275);
modifica (art. 269 comma 8);
impianti esistenti (art. 281 commi 1, 2 e 3);
attività a ridotto inquinamento atmosferico (art. 272 comma 2).
I Comuni sono delegati ad esercitare le funzioni amministrative per gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex poco significativo.
Qualora un’attività sia inclusa tra quelle indicate nella parte III, ovvero soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è sostituita dal provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06.
I titolari di attività soggette agli adempimenti dell’art. 275 del D.Lgs. n. 152/06 (emissioni di COV, Composti Organici Volatili), elencate nella parte II dell’allegato III alla parte quinta, per realizzare modifiche, aumentare il consumo massimo teorico di solvente, trasferire o costruire nuovi impianti produttivi con emissioni inquinanti in atmosfera, devono presentare una domanda di autorizzazione in forma ordinaria ai sensi degli art. 269 comma 2 e 275 e provvedere alla trasmissione con cadenza annuale del piano gestione solventi.
L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., che ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale, prevista per le attività di cui agli artt. 269, 272 comma 2, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06.
CHI SONO GLI ATTORI COINVOLTI
Provincia: a decorrere dal 1 luglio 2007, ai sensi della Legge Reg. 14 giugno 2007 n. 17 recante "decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" la Provincia è competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti industriali e le attività artigianali che sono soggetti agli adempimenti previsti dagli articoli 269, 272, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06, tenute a richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale; la Provincia è l’Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione, che confluisce nel provvedimento conclusivo del Comune;
Comune: lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di riferimento è l’unico punto di accesso per le imprese richiedenti l’autorizzazione unica ambientale; il Comune è l’Ente tenuto al rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale;
ARPA: è l’organo preposto alla verifica e al controllo degli adempimenti in materia di tutela dell’aria, esprime il proprio parere nell’ambito dell’esame del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, è responsabile dell’organizzazione del Catasto delle Emissioni Territoriali e monitora la qualità dell’aria ambiente sul territorio regionale;
ASL: i Dipartimenti di Prevenzione e di Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sono responsabili della verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, anche con riferimento alla tutela della salute negli stabilimenti soggetti alle norme di tutela dell’aria;
Impresa: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’esercizio degli stabilimenti soggetti al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, così come definiti dall’art. 2, comma 1 lettera d del D.P.R. n. 59/2013.
CHE VALIDITA’ HA L’AUTORIZZAZIONE
Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e del D.P.R. n. 59/2013 hanno validità pari a 15 anni.
COME CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui è ubicato lo stabilimento, con le modalità, esclusivamente telematiche, disciplinate dall’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013. Il Comune trasmetterà la domanda e gli allegati contenuti alla Provincia mediante Posta Elettronica Certificata.
Questo (pdf) è il modello di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale da compilare con le informazioni richieste, mentre gli oneri, da versare alla Provincia competente per Territorio: (allegato 1 (pdf) Decreto del Presidente n. 86 del 16.11.2017).
Approvazione, adeguamento e conferma degli oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali,
nonché delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi.
Decreto 86/2017 (.pdf)
Allegato 1 (.pdf)
Allegato3 (.pdf)
Per calcolare gli oneri è necessario stimare l’importo di progetto o il computo metrico estimativo dello stabilimento.
Per la Provincia di Brindisi gli oneri devono essere versati al Servizio Tesoreria, capitolo E 942, su c.c.p. n. 12882726 o mediante bonifico bancario codice IBAN IT 54 O 05262 79748 T20990000470 (Tesoreria della Provincia di Brindisi presso BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. dal 12 giugno 2019), con la causale Oneri istruttori Servizio Ambiente ed Ecologia: in assenza dell’attestazione di pagamento il procedimento non può essere attivato.
La documentazione da allegare alla domanda è consultabile qui (pdf) (per le emissioni in atmosfera pagina 7), mentre di seguito sono elencati ulteriori documenti con le indicazioni per la redazione degli elaborati tecnici.
Allegato 1 indicazioni per la compilazione della domanda >>>
Allegato 2 elenco della documentazione tecnica da allegare alla domanda >>>
- Indicazioni (.pdf)
Per le autorizzazioni a ridotto inquinamento atmosferico (art. 272 comma 2), gli elaborati tecnici a corredo della domanda devono essere redatti secondo le indicazioni dell’allegato 1 al D.P.R. n. 59/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 29.5.2013.
Inoltre deve essere fatto riferimento anche alle norme sotto elencate e deve essere compilato il modulo di domanda consultabile di seguito. >>>