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LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 23-12-2002

REGIONE PUGLIA

"Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Boschi di S. Teresa e dei Lucci'".


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 164
del 30 dicembre 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


ARTICOLO 1

(Istituzione dell'area naturale protetta)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata "Boschi
di S. Teresa e dei Lucci".

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata
"Boschi di S. Teresa e dei Lucci", ricadente nel territorio del
Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla
presente legge, della quale costituisce parte integrante,
depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici
dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione,
da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi,
con finanziamento della Regione.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata
"Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare
riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli
equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici,
antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il
patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle
sugherete, al fine di connettere le aree boscate;
d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza
diffusa;
f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare
nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei
servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

ARTICOLO 3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, la Riserva
naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è
suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di
protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il
piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di
una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore
naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur
contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior
grado di antropizzazione.

ARTICOLO 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata
"Boschi di S. Teresa e dei Lucci", oltre al rispetto delle norme di
tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi
nazionali e regionali, è fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo
delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di
ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività
agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e
idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui
all'articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di
fruizione naturalistica;
k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9 è fatto
divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati
così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n.865;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza
l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale
agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva
naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", la
competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r.
19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente
in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono
essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per
cento della loro superficie utile, previa valutazione e
approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative
vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più
restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi
dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5
agosto 1978, n. 457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali
a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.

ARTICOLO 5

(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di
gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi,
ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione
della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa
e dei Lucci".

2. Sono organi dell'Ente di gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità delle aree naturali protette.

3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i
suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale
rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le
funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in
carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente,
assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o
consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o
consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Brindisi è così composto:
a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti
con voto limitato a uno;
b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata esperienza in materia di conservazione
dell'ambiente e pianificazione territoriale;
c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;
d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale;
e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero
dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge
nel suo seno un Vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale
doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente,
Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle
aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r.
19/1997

ARTICOLO 6

(Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Brindisi provvede all'approvazione del proprio Statuto entro
novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le
norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997.

ARTICOLO 7

(Pianta organica)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio
direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta
all'approvazione della Giunta regionale.

2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e
del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate
secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima
attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato
dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa
autorizzazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 8

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale
orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'Ente di gestione di
cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo
20 della l.r. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale
protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22
della l.r. 19/1997.

ARTICOLO 9

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata
"Boschi di S. Teresa e dei Lucci" deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle
diverse parti dell'area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all'eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici
e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le
finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di
cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà
pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari
al conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di
ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso
per edifici e manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale
protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in
relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei refluii,
alla bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione
del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

ARTICOLO 10

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale
regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" è
predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della
provincia di Brindisi di cui all'articolo 5, comma 10, con il fine di
individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e
le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le
procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area protetta
valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività
tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le
espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle
comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi,
ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in
materia di attività venatoria.

3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto,
d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla
formazione del piano di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 11

(Regolamento)

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle
attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale
orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" ed è adottato
dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del piano
territoriale dell'area.

2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ivi
compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale
da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

ARTICOLO 12

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi,
impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare
con il piano territoriale e con il regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su
ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative
generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

ARTICOLO 13

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali
della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dell'Ente
nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge
regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità
regionale.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi
assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con
deliberazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per
ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
103,00 a un massimo di euro 1.033,00.

5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g),
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per
ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.

7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle
limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia ambientale.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da
quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un
massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su
cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9
del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà
essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate
dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel
regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio
dell'Ente di gestione.

ARTICOLO 15

(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di
immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Boschi di
S. Teresa e dei Lucci" sono erogati direttamente dall'Ente di
gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio
bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o
con il piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia
impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in
modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto
all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di
carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da
modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

3. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e
norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità
da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di
provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
all'espropriazione delle aree.

ARTICOLO 16

(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che
la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni,
tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
provincia di Brindisi.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13
agosto
1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite
convenzioni con l'Ente di gestione.

ARTICOLO 17

(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

ARTICOLO 18

(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari
alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento
degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina
contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in
carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

ARTICOLO 19

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo
0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella regione Puglia" del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio
annuale di previsione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

come legge della regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 23 dicembre 2002

 

RAFFAELE FITTO

Se sei vittima di violenza o stalking, chiama il 1 5 2 2

Responsabile dell’inclusione sociale e
dell’accessibilità delle persone con disabilità
Dott.ssa Fernanda Prete
Tel. 0831 565 228
email: fernanda.prete@provincia.brindisi.it