REGIONE PUGLIA
"Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Bosco di Cerano'"
ARTICOLO 1
(Istituzione dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata "Bosco
di Cerano".
2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata
"Bosco di Cerano", ricadente nei territori dei Comuni di Brindisi
e San Pietro Vernotico, è riportata nella cartografia allegata alla
presente legge, della quale costituisce parte integrante,
depositata in originale presso l'Ufficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici
dell'Amministrazione provinciale di Brindisi e dei Comuni di
Brindisi e San Pietro Vernotico.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione,
da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Brindisi,
con finanziamento della Regione.
ARTICOLO 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata
"Bosco di Cerano" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare
riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli
equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema
dunale;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f) bonificare i suoli inquinati;
g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di
inquinamento, attraverso l'incremento della copertura
arborea-arbustiva naturale;
h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili
con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
ARTICOLO 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all'approvazione del piano territoriale di cui all'articolo 6,
la Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" è
suddivisa nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione)
così come individuate nell'allegata cartografia. Il piano può
apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore
naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur
contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior
grado di antropizzazione.
ARTICOLO 4
(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata
"Bosco di Cerano", oltre al rispetto delle norme di tutela del
territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e
regionali, è fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo
delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di
ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività
agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e
idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui
all'articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per
le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di
fruizione naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 6 è fatto
divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati
così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in
coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza
l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del piano territoriale della Riserva
naturale regionale orientata "Bosco di Cerano", la competente
struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997,
d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente
in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono
essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per
cento della loro superficie utile, previa valutazione e
approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative
vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più
restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi
dell'articolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5
agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali
a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
Commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.
ARTICOLO 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione della
Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano" è
affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito
con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale
regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"
2. La rappresentanza all'interno del Consiglio direttivo della
comunità delle aree protette dell'Ente di gestione delle aree
naturali protette della provincia di Brindisi è integrata con il
Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.
ARTICOLO 6
(Strumenti di attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale
orientata "Bosco di Cerano", l'Ente di gestione di cui all'articolo
5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a) piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo
20 della l.r. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell'area naturale
protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22
della l.r. 19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità
dell'area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10
e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale
regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".
ARTICOLO 7
(Nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi,
impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare
con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su
ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative
generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.
ARTICOLO 8
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00
per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
103,00 a un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g),
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per
ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e alle
limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da
quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un
massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su
cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9
del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che dovrà
essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate
dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel
regolamento di cui all'articolo 6 sono introitate nel bilancio
dell'Ente di gestione.
ARTICOLO 9
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di
immobili nella Riserva naturale regionale orientata "Bosco di
Cerano" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui
all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o
con il piano territoriale di cui all'articolo 6 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività
economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali
riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di
carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da
modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e
norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità
da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di
provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
all'espropriazione delle aree.
ARTICOLO 10
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione di cui
all'articolo 5, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio
personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche
convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo
44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998,
n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria" è subordinato alla stipulazione di apposite
convenzioni con l'Ente di gestione.
ARTICOLO 11
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.
ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificabili in euro 26.666,66, sono a carico del Capitolo
0581010 "Spese per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2002.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio di
previsione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 dicembre 2002
RAFFAELE FITTO